Numero disiciplinare
DPR 28.01.1972 – G.U.125 del 15.05.1972 e successive modifiche.
Descrizione
Nella parte occidentale della riviera ligure, sino al confine di stato, è prodotto, quasi esclusivamente con le uve dell’omonimo vitigno, questo vino di colore rosso rubino, granato se invecchiato; con profumo vinoso intenso ma delicato e caratteristico, e sapore morbido, aromatico e caldo.
Tipologie
Rossese di Dolceacqua (min. 95%)
Rossese di Dolceacqua Superiore (con almeno 13°vol.)
Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Il vino “Rossese di Dolceacqua” o “Dolceacqua” superiore non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell’anno successivo a quello della vendemmia.
